In tema di assegno divorzile è privo di rilevanza il parametro relativo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo invece rilevanti altri indici quali: il possesso di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare; le capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di una abitazione.
Anche il Tribunale di Venezia (Trib. Venezia, 25 maggio 2017, n. 4443 si allinea dunque con la Corte di Cassazione.