Affinché il testamento possa qualificarsi come olografo non sono richieste formule sacramentali, ma sono comunque necessari tre requisiti di carattere formale: la sottoscrizione del testatore, l’apposizione della data e l’autografia.
Sia il primo sia l’ultimo di tali requisiti assicurano la personalità delle disposizioni del de cuius, che non ha la possibilità di avvalersi né di un rappresentante, né di un nuncius; scopo dell’indicazione della data è, invece, di accertare se l’erede fosse capace di testare nel giorno in cui il testamento venne redatto e, nella fattispecie di due o più testamenti successivi provenienti dalla stessa persona, stabilire quale sia posteriore con l’effetto di revocare le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori.
Trib. Messina sent. 30 aprile 2024 n. 1089
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