E’ legittimo il cumulo tra la trattenuta del quinto dello stipendio, determinata dall’esistenza di un pignoramento presso terzi incidente sulla retribuzione dell’obbligato e l’ordine di pagamento al datore di lavoro ex art. 156, comma 6 cit. . Infatti, nei confronti del coniuge inadempiente soggetto all’esecuzione forzata diretta al soddisfacimento di crediti pregressi può operare il rimedio consistente nell’ordine al datore di lavoro del pagamento diretto che è disposto per assicurare le prestazioni future aventi ad oggetto il mantenimento della moglie e dei figli, in caso di inadempimento dell’obbligato.
Inadempimento che, nel caso di specie, il giudice aveva correttamente ritenuto provato, atteso la condotta inadempiente del marito, nonostante disponesse di un reddito annuo alquanto elevato.
La censura relativa alla non cumulabilità oltre il limite posto dall’art. 545, comma 5, c.p.c., tra il pignoramento dello stipendio e la distrazione di esso a norma dell’art. 156, comma 6 cit. è inammissibile perché la somma della quota mensile della retribuzione oggetto di pignoramento e quella di quella oggetto dell’ordine impartito a norma dell’art. 156 cit., nella specie, non raggiunge la metà dello stipendio calcolato sulla base dell’ammontare annuo del reddito netto, ed è pertanto, inferiore al limite di cui all’art. 545, comma 5, cit..
Cass. civ, sez. I, ord., 6 settembre 2021, n. 24051