In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l’invocabilità, “ratione temporis”, dell’effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all’art. 69 del D.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio delle dichiarazioni rivelatrici della volontà riconciliativa.
Se i coniugi hanno liberamente e volontariamente convenuto di attribuire alla manifestazione del consenso, prestata in occasione della separazione consensuale, un’efficacia traslativa di carattere immediato e definitivo, da ciò consegue che, essendosi già dispiegato l’effetto traslativo nel momento, successivo alla separazione, in cui i coniugi si riconciliano, la ripresa dell’affectio coniugalis non può travolgere un acquisto oramai perfezionatosi nella sfera giuridica della medesima convenuta.
Tribunale Oristano, sent. 29 gennaio 2025 n. 39
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