È sufficiente l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio, e non occorre passare attraverso un atto notarile, al fine di trasferire immobili (da un coniuge all’altro o a favore dei figli) in sede di separazione e divorzio.
Sezioni unite della Cassazione sentenza 21761 del 29 luglio 2021