Vietato il trasferimento del minore in un’altra città per scelta arbitraria del genitore cui è affidato: l’esercizio della responsabilità genitoriale richiede di anteporre ai propri interessi e scelte di vita l’interesse del figlio.
Lo ha deciso il Tribunale di Roma con decreto del 20 gennaio 2017. Secondo la CTU:«il trasferimento senza il consenso paterno con la repentina instaurazione da parte della resistente di una nuova convivenza e con la costituzione di un nuovo nucleo familiare» ha allontanato la bambina dalla propria residenza abituale, dal padre dai parenti materni e dallo stesso fratello, figlio delle prime nozze materne. Il trasferimento, secondo il Ctu, è stato la causa di una vera e propria sofferenza per la minore, quindi è «necessario che la bambina rientri in tempi brevi a Roma», anche per poter iniziare in tempo nella precedente scuola il prossimo anno scolastico.
Il Tribunale ha quindi rilevato come «in merito alla residenza abituale della minore, il novellato articolo 316 del Codice civile nel definire la responsabilità genitoriale ha espressamente previsto che siano i genitori a stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minori; l’eventuale trasferimento del figlio, a fronte del dissenso di uno dei due genitori, può essere autorizzato (ovvero ratificato) solo qualora siano provati giustificati motivi che rendano tale soluzione necessaria, dovendo in mancanza rigettare la richiesta al fine di preservare l’habitat del figlio inteso non solo come casa di abitazione, ma anche come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali».