ammonita una madre al rispetto della bigenitorialità, presso la quale una minore era collocata, per aver trasferito, senza il consenso del padre la residenza della figlia nel luogo ove aveva fissato stabilito la residenza la famiglia ricostituita. Il Collegio ha, comunque, autorizzato l’iscrizione della minore nella nuova scuola, adiacente la nuova realtà familiare materna ritenendo che il permanere nella precedente comportasse per la minore onerosi viaggi. La madre, in ogni caso dovrà onerarsi della metà dei viaggi da un’abitazione all’altra, in occasione delle visite della minore al padre.
Il Tribunale ha inoltre disposto un percorso di sostegno alla genitorialità e aperto d’ufficio unprocedimento ex art. 337 cc dinnanzi al Giudice Tutelare al quale relazioneranno i servizi del territorio
Trib. Verona decreto 14 luglio 2020
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