Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge, non perde – per ciò solo- l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario. Non può essere trascurato il diritto della madre affidataria di trovare un’occupazione lavorativa meglio retribuita in un luogo diverso.
Corte di cassazione, ordinanza 21054/2022