La scelta del luogo di residenza del minore attiene alle decisioni di maggior interesse che i genitori devono assumere insieme, anche in caso di affido esclusivo. Se non c’è accordo, la decisione spetta al Giudice. Il genitore che si trasferisce col figlio altrove senza il consenso dell’altro, commette un atto illecito
Il principio è ribadito anche dal Tribunale di Milano, con il decreto 17 giugno 2014. Il Giudice afferma che:
“La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi
ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti,
costituisce uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma
II, cod. civ.) per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale
dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune
accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle
questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in
caso di disgregazione della unione familiare la scelta della
residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da
padre e madre (art. 337-bis, comma III, cod. civ.) e ciò pure là
dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale
(art. 337-quater, comma III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è
dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione
unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale
dell’affidamento monogenitoriale con concentrazione delle
competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo: art. 337-
quater, comma III, c.c.: v., Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20
marzo 2014). In altri termini, il trasferimento unilaterale della
prole realizzato da un genitore senza il consenso dell’altro integra
un atto illecito. (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre 2013, Pres.
Servetti, est. Cosmai; Trib. Milano, sez. IX, 13 novembre 2013,
Pres. Servetti, rel. Buffone; v. anche, Cass. Civ., sez. I, sentenza 20
giugno 2012, n. 10174). In caso di trasferimento illecito in itinere,
il Tribunale, in via d’urgenza, può disporre che venga data notizia
al Comune di destinazione dei minori della illiceità del
trasferimento stesso, per i provvedimenti di sua competenza”