La determinazione della residenza abituale del fanciullo è ritenuta di tale preminente importanza, che va assunta di comune accordo tra i genitori.
La condotta dalla madre, che unilateralmente e arbitrariamente ha deciso di condurre i figli in altra città – nel caso in esame, trasferire la residenza da Vibo Valentia a Messina – senza previamente domandare una modifica delle condizioni di separazione, costituisce, a prescindere dalle motivazioni di tale scelta, una grave inadempienza, ai sensi dell’articolo 709-ter del C.p.c., rispetto alle modalità e al regime di affidamento in atto.
Il criterio principe da seguire in occasione di decisioni che coinvolgono l’educazione, l’istruzione e la salute del figlio non può che essere il best interest of the child.
Nel caso di specie, la madre è risultata inadempiente in quanto, consapevole dell’interferenza che il proprio comportamento provocava al diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre, ha ugualmente omesso il confronto con quest’ultimo per la modifica delle condizioni di separazione, negando così un controllo da parte del giudice sulla propria condotta, volto a perseguire l’esclusivo interesse dei minori.
La resistente è dunque, colpevole di aver assunto un comportamento scarsamente collaborativo nei confronti del coniuge, sostituendo il proprio interesse egoistico a quello preminente dei figli.
Lo ha deciso il Tribunale di Vibo Valentia con una sentenza del 9/2/2016