Sull’affidamento del minore decide il Giudice del luogo in cui il bambino si è trasferito con il genitore collocatario, sempre che sia ben inserito nel nuovo contesto socio-ambientale, circostanza dimostrabile anche mediante il rendimento scolastico.
Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21285 del 20 ottobre 2015, confermando la competenza del Tribunale della città ove il bimbo si era trasferito con la madre per motivi di lavoro di quest’ultima, che si era anche risposata. Altro importante principio sancito dai Supremi Giudici è l’irrilevanza del fatto che il trasferimento fosse recente: la residenza abituale del minore è il luogo in cui questi ha consolidato, consolida ovvero potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico. Non può farsi riferimento, alla data della domanda, a un dato meramente quantitativo (prossimità temporale del trasferimento; maggior durata del soggiorno, ecc..) ma soprattutto, in casi, come nella specie, di recente trasferimento di un minore, sarà necessaria una prognosi sulla possibilità che la nuova dimora diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore, ma pure che il trasferimento non si configuri come mero espediente per sottrarre il minore alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina generale della competenza territoriale.