Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli dal beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con sentenza n.18725/2017.
Il bancogiro non dà luogo ad una relazione negoziale trilatera, ed in definitiva non determina l’arricchimento del donatario ed il depauperamento del donante per spirito di liberalità mediante il ricorso ad uno strumento giuridico diverso dalla donazione. Viceversa, l’intervento della banca costituisce mera esecuzione di un atto negoziale ad essa esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, atto negoziale che, solo, giustifica lo spostamento patrimoniale dall’uno all’altro. Si è dunque di fronte non ad una donazione attuata indirettamente, ma di una donazione tipica, nel contesto della quale l’operazione di bancogiro costituisce mera modalità esecutiva del trasferimento dei titoli dall’uno all’altro.