Anche per la Corte d’Appello di Bologna è efficace nel nostro ordinamento una sentenza di adozione pronunciata all’estero in favore di una coppia same sex, ordinandone la trascrizione nei registri dello stato civile. In particolare, l’obiezione dell’ufficiale dello stato civile che, in prima battuta, aveva negato la trascrizione della sentenza estera basandosi su un parere prefettizio negativo per contrasto con l’ordine pubblico, non può essere condivisa: secondo la Corte d’appello di Bologna, nel caso di specie non è in contestazione la solidità del legame familiare tra la bambina e le due mamme. Inoltre, nella materia minorile il principale valore condiviso da tutti gli ordinamenti è l’interesse del bambino, e non v’è dubbio che, nel caso concreto, il riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione adottivo corrisponda al superiore interesse della minore.
Infine, è innegabile che l’interesse di quest’ultima può essere realizzato, in concreto, anche mediante il richiamo a istituti che non sono previsti dalle leggi italiane. Infatti, in quanto facenti parte di un ordinamento aperto al diritto internazionale le leggi italiane escludono esse stesse di essere reputate la sola forma mediante la quale si attuano i principi fondamentali, tra cui quello dell’interesse superiore del minore, ma anzi si aprono all’esterno e permettono l’ingresso, nel nostro ordinamento, di norme nate in Paesi di diverso sviluppo storico-sociale ma di eguale basamento libertario.
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