Una coppia di donne, cittadine italiane, coniugate e residenti in Inghilterra, chiedono all’Ufficiale di stato civile di Venezia di rettificare l’atto di nascita del figlio di una delle due, nato a seguito di fecondazione eterologa con seme di donatore anonimo. Ciò nel presupposto che tale atto, formato all’estero, originariamente indicava come genitore la sola madre biologica, mentre successivamente era stato integrato, con l’indicazione quale genitore anche della compagna della madre. Domandavano quindi, che a tale integrazione si uniformasse anche la trascrizione dell’atto in Italia. A fronte del rifiuto dell’Ufficiale di stato civile, le due donne interpongono opposizione, che viene però rigettata in entrambi i gradi di merito. Le interessate ricorrono in Cassazione, che accoglie invece la loro domanda.
La Cassazione (sent. n. 14878/2017) compie un ulteriore passo avanti nel riconoscimento del rapporto di genitorialità, a prescindere dal dato genetico. L’attribuzione della maternità era stata effettuata a favore della compagna della madre biologica, senza che vi fosse alcun legame genetico tra la stessa ed il bimbo e senza alcuna domanda di adozione, ma in forza di una legge inglese, che tanto permette.
La Suprema Corte, riformando la pronuncia del giudice a quo, esclude che l’atto di nascita inglese, come integrato, possa considerarsi contrario all’ordine pubblico, nella più specifica accezione di ordine pubblico internazionale. A tali conclusioni la Corte perviene sulla scorta di un’ampia ed articolata analisi della disciplina nazionale e pattizia, alla luce della propria giurisprudenza e di quella della Corte EDU. Il tutto, in funzione della miglior realizzazione dell’interesse del minore
fonte: ilfamiliarista.it