la transazione con la quale la madre abbia rinunciato al credito per il rimborso, da parte del padre, delle spese anticipate per il mantenimento del figlio minore con lei convivente, riferite al periodo precedente il deposito del ricorso, non è affetta da nullità, trattandosi di un credito entrato a far parte del suo patrimonio e quindi non più qualificabile come indisponibile
Corte di cassazione ord. 26 giugno 2018 n. 16860