L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà può essere causa anche esclusiva dell’addebito della separazione, quando si accerti in fatto che a quella violazione risale la crisi dell’unione.
A fronte dell’adulterio, il richiedente l’addebito ha assolto all’onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell’efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all’altro coniuge di provare, per evitare l’addebito, il
fatto estintivo e cioè che l’adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la
convivenza era mero simulacro; ne deriva parimenti che, una volta accertato l’adulterio, la sentenza che su
tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata
Trib. Torino sent. 2/10/2023
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