Tradimenti reiterati, abbandono del tetto coniugale e noncuranza per la famiglia? Non basta ai fini dell’addebito.
Per l’addebito della separazione occorre la prova rigorosa che la crisi è stata causata dai comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei doveri matrimoniali.
La Cortedi Cassazione ribadisce con la sentenza n. 23246 depositata il 19 dicembre il proprio orientamento: non è sufficiente un comportamento deprecabile per addebitare la separazione al coniuge che lo ha posto in essere se l’altro non prova che la rottura è stata causata, nella specie, della reiterata violazione del dovere di fedeltà.
Il caso: dopo trentacinque anni di matrimonio il marito chiede la separazione con addebito. La moglie si difende chiedendo, oltre all’assegno di mantenimento per sé e i figli e l’assegnazione della casa coniugale, a sua volta l’addebito al marito, reo di numerosi tradimenti e di aver abbandonato la casa coniugale.
Dopo aver visto rigettate le proprie richieste sia in primo che in secondo grado, la donna cerca soddisfazione in Cassazione, ma anche in questo caso le sue richieste vengono disattese. Nodo focale per il rigetto della domanda d’addebito è la mancanza della prova del nesso causale: non è sufficiente addurre la deprecabile condotta posta in essere dal marito, consistita nell’abbandono del tetto coniugale, nel disinteresse per la famiglia legittima e nelle numerose relazioni adulterine in costanza di matrimonio, dando per scontato che ciò, di per sé, giustifichi la pronuncia d’addebito. Occorre infatti, a carico di chi la invoca, provare il nesso causale tra la violazione dei doveri sanciti dall’art. 143 c.c. – seppur pacificamente riscontrati – e la rottura del vincolo matrimoniale. Per quanto il comportamento del marito – colpevole di aver mantenuto numerose relazioni adulterine e di aver lascato la casa coniugale, fosse riprovevole, esso di per sé è inidoneo a rappresentare causa fondante l’addebito.
Gli Ermellini richiamano il proprio consolidato orientamento (Cass. nn. 25618/2007, 2059/2012) secondo cui “grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, é onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà” (Cass. n. 2059/2012).
Medesima sorte per la richiesta d’assegnazione della casa coniugale, ammissibile solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni autosufficienti e per le richieste d’assegno per sé e per i figli: nel caso di specie, i figli della coppia avevano il primo 44 anni e la seconda 37 anni, e di certo non erano «non autosufficienti», mentre nessuna prova era stata fornita relativamente allo squilibrio patrimoniale tra i coniugi e alla inadeguatezza del reddito della moglie a mantenere il pregresso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Leggendo la sentenza, inappuntabile in punto di diritto alla luce delle argomentazioni di fatto, ci si chiede tuttavia quale sia oggi il senso dell’istituto dell’addebito, che appare più un retaggio del sistema precedente che una misura idonea a dar soddisfazione in concreto.