La confessione del tradimento da parte di un coniuge, durante l’espletamento della Consulenza Tecnica d’Ufficio, può essere a fondamento della decisione relativa all’addebito della separazione, mancando nell’ordinamento processuale civile vigente una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed essendo piuttosto consentito il ricorso alle prove atipiche.
Ai fini della dichiarazione d’addebito occorre accertare che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l’onere della prova sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La tolleranza non può costituire una esimente rispetto alla violazione dell’obbligo di fedeltà, né può essere interpretata, per ciò solo, quale indice dell’assenza da tempo di affectio coniugalis.
Trib. Pordenone sentenza 16 ottobre 2024
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