in caso di violazione dell’obbligo di fedeltà da parte di uno dei coniugi, se non vengono provate altre circostanze pregresse che possano aver determinato la crisi coniugale, il tradimento deve essere considerato come legittimo motivo per la pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge fedifrago.
Cass. civile ord. n. 10489 del 18 aprile 2024
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