La tolleranza dell’altro coniuge, di per sé, non assume rilievo al fine di escludere il nesso causale tra violazione del dovere coniugale (nel caso di specie, la fedeltà) e l’intollerabilità della convivenza ma, al più, può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l’affectio coniugalis era già venuta meno da tempo.
E’ onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 settembre 2024 n. 24811
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