In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie la moglie aveva scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con una collega di lavoro leggendo i messaggi presenti sul cellulare del marito
La tolleranza è irrilevante come stato soggettivo esprimente una impensabile accettazione consensuale delle angherie del coniuge, ma può essere espressiva di una sostanziale cessazione della affectio coniugalis e, quindi, della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale.
Corte d’Appello Cagliari, sentenza, 31 agosto 2023 n. 272
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