In ordine alla quota dell’indennità di fine rapporto, spettante al coniuge titolare dell’assegno divorzile, il giudice di legittimità ha precisato che il disposto dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, nella parte in cu prevede tale quota è dovuta anche anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza, deve essere interpretato nel senso che diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo status e con la possibilità, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda.
Cass. civile ordinanza 22 marzo 2018 n.7239