L’intervento dell’autorità giudiziaria con finalità inibitoria, in caso di conflitto genitoriale sulle scelte religiose dei figli, deve ritenersi limitato ai casi in cui si ponga in concreto l’esigenza di salvaguardare il diritto del minore ad un adeguato sviluppo psico-fisico e a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali, e ove risulti accertato il nesso di causa tra il pregiudizio di tali diritti del minore e il rispetto dei precetti religiosi da parte del genitore collocatario. (Nella specie, il tribunale ha ritenuto opportuna l’imposizione del divieto per la madre di condurre la minore a riunioni religiose dei Testimoni di Geova, stante il comportamento di fatto tenuto dai familiari della madre teso ad evitare contatti con il padre, in quanto “disassociati”, con conseguente concreto, attuale e grave pregiudizio per la figlia nei rapporti con il padre a seguito del suo abbandono della suddetta religione).
Trib. Novara 25 luglio 2016