Con ordinanza n. 1682/2019 del 22 gennaio 2019 la Sezione 6-2 della Corte di cassazione ha affermato, in tema di annullamento del testamento, che il disturbo bipolare, pur con esito di grave compromissione della capacità di autodeterminazione, in assenza di una formale pronuncia di interdizione, non comporta una incapacità naturale del testatore, in quanto tale condizione non determina un l’assoluto stato di incoscienza né la perdita della capacità di autodeterminarsi e la conseguente necessità di assistenza ai fini del compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. La prova dello stato di incapacità naturale ex art. 428 c.c. è quindi a carico della parte che ha chiesto l’annullamento del testamento e non a carico del convenuto.