La nozione di incapacità di intendere e di volere tale da determinare l’incapacità di testare nella accezione di cui all’art. 591, comma 2, n.3, c.c., implica di accertare che il testatore versasse in condizioni intellettive tali da dover far escludere la permanenza di qualsiasi facoltà di discernimento o della possibilità di potersi determinare liberamente e autonomamente nelle proprie scelta. In tale prospettiva, quindi, non ogni anomalia o alterazione delle facoltà intellettuali implica incapacità di testare, ma occorre, a tale effetto, che l’anomalia incida totalmente sulla coscienza dei propri atti ovvero di quell’attitudine di autodeterminarsi; e tale condizione non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa della infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
Corte di Appello di Torino, Sez. II, Sent., 28 marzo 2022, n. 340
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