E’ nulla la scrittura privata, autenticata da un notaio, con cui una donna sana nomina il proprio amministratore di sostegno per dare esecuzione al proprio testamento biologico. Alla procedura si può ricorrere solo in occasione del manifestarsi effettivo della condizione di infermità o di incapacità della persona.
In pratica non è possibile, a parere della Suprema Corte, «in previsione di una propria futura ed eventuale incapacità», precisare le proprie volontà circa «le cure mediche alle quali essere o non essere sottoposta in futuro» e affidarne la realizzazione alla persona dell’amministratore di sostegno, «pieni poteri».
Cassazione 23707/2012