Il dies a quo per la decorrenza del termine annuale per esercitare l’azione di disconoscimento di paternità ex articolo 244 c.c. va individuato in quello della scoperta dell’adulterio o meglio dall’acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) dell’evento (relazione o incontro) sessuale idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. La prova dell’adulterio grava sull’attore e vertendosi in materia di diritti indisponibili, in cui non né ammessa né negoziazione né rinuncia, ai fini della tempestività dell’azione, l’indagine sull’epoca della conoscenza dell’adulterio inerisce ad un dato cronologico e oggettivamente neutro che può essere autonomamente provato con ogni mezzo di prova consentito. Il dies a quo può quindi decorrere dall’esito dell’indagine genetica, se non contestato, che ad ogni modo non esonera il giudice dall’accertamento degli atti in causa di un eventuale diverso termine di decorrenza che renda inammissibile l’azione.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 giugno 2019, n. 15727