La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 263, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede che il termine annuale di decadenza decorra per l’autore del riconoscimento dalla mera scoperta della non paternità, che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l’abbia determinata (e non solo la scoperta dell’impotenza), poiché è irragionevole in sé e discriminatorio rispetto all’azione di disconoscimento di paternità dei figli nati dal matrimonio ex art. 244 c.c. far decorrere il termine annuale di decadenza dall’annotazione del riconoscimento, anziché dalla acquisita conoscenza della causa, nel caso di adulterio. Per converso, non contrasta con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, la previsione del termine di decadenza di cinque anni dall’annotazione del riconoscimento, essendo tale termine congruo a fronte di uno status filiationis ormai consolidato.