E’ applicabile il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio in favore dell’ex moglie.
Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14 febbraio 2019 n. 4523 confermando che, alla luce delle condizioni personali della moglie, prossima ai sessanta anni e priva di attività lavorativa e di altre fonti di reddito, ella aveva diritto all’assegno non godendo di alcun reddito e comunque di un reddito adeguato al tenore di vita, elevato, avuto durante il matrimonio.
La Corte conferma la statuizione secondo cui il tenore di vita goduto durante il matrimonio, unitamente ad altri aspetti ovvero l’età avanzata, l’assenza di attività lavorativa ed altri redditi, unitamente alla mancanza di prospettive lavorative, incidono sulla determinazione dell’assegno.