Il collocamento per tempi paritari del figlio presso entrambi i genitori esclude la possibilità che la casa familiare possa essere assegnata a quello che non ne sia proprietario, poichè non c’è più la necessità di conservare alla prole la continuità con l’immobile che è il centro abitativo e degli affetti.
Il venir meno del criterio della prevalenza del collocamento del figlio minore, cui è collegata la previsione dell’assegnazione della casa familiare, elide infatti la possibilità di derogare al regime proprietario e di godimento degli immobili.
Trib. Roma sent. n. 4314 dell’8 marzo 2024