E’ inammissibile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 473-bis.38 c.p.c., la proposizione di domanda per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento dei minori e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale promossa nanti il Tribunale qualora sia pendente nanti la Corte d’Appello il procedimento di reclamo avverso l’ordinanza che ha pronunciato sui provvedimenti ex art. 337-ter c.c. – intendendosi per “procedimento in corso” un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale – e ciò ancora più nel caso di sopravvenienza, in pendenza della lite, di particolari fatti che determinino l’esaurimento di ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti o di ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione.
Tribunale di Reggio Emilia, sent. 22 novembre 2024
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