In pendenza del giudizio di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro in cui si controversa della responsabilità dei genitori verso i figli e della correlata necessità di adozione di provvedimenti in punto di affido, frequentazione mantenimento, tra i genitori e minori, si impone al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni che siano stati investiti della domanda di uno dei genitori di rilascio del documento di espatrio per i figli minori, nel dissenso frapposto dall’altro, di coordinarsi, nei contenuti dell’adottando provvedimento, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, la cui più ampia cognizione, guidata dal principio dell’interesse preminente del minore, può comprendere anche la questione del passaporto.
L’autorizzazione al rilascio del passaporto al minore su richiesta di un solo genitore (e senza l’assenso ovvero in contrasto con la volontà dell’altro) non è vincolante, ma resta subordinata alla valutazione dell’interesse del minore.
Trib. Caltagirone, decreto 11 maggio 2024
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