In tema di contrasto tra genitori sull’iscrizione ad una scuola primaria e dell’infanzia pubblica o privata, posta anche la collocazione delle due scuole in zone urbane diverse, il Giudice deve verificare non solo la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma, innanzi tutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, posto che una distanza della scuola dall’abitazione, significativa per il minore, potrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale – rispetto alle quali l’assolvimento dell’esborso economico da parte del padre non può costituire l’elemento dirimente – e ciò sia in ordine alla possibilità del minore di avviare e/o incrementare rapporti sociali ed amicali di frequentazione extrascolastica con i compagni e di creare una propria sfera sociale, funzionale alla crescita psico/fisica ed alla maturazione richieste dall’età evolutiva, sia in ragione della congruità dei tempi di percorrenza e dei mezzi da utilizzare per l’accesso alla scuola e il rientro all’abitazione, rispetto all’età ed alle esigenze fisiologiche del minore.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/09/2023, n. 26820
famiglia e diritto, 12/2023