Laddove un figlio lavori per un breve periodo per percepire di seguito la NASPI, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, deve ritenersi che abbia comunque incominciato a riscuotere, seppur saltuariamente, redditi da lavoro.
Alla luce della giurisprudenza che ormai forma diritto vivente a cui va data piena continuità, secondo la quale in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, è stato accolto il motivo addotto dal padre ricorrente.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 aprile 2024 n. 8892
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