In caso di adozione ex art 44 lett d) l. 184/83 da parte del partner omogenitoriale (c.d. stepchild adoption), non vi è ragione per distinguere tra le varie forme di adozione e la pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 286 dell’8.11.2016 (G.U. 052 del 28/12/2016), deposito 21/12/2016, impone, con una interpretazione costituzionalmente orientata, ed in questo caso sostanzialmente “obbligata”, di assecondare la volontà dei due genitori, tanto più che gli stessi hanno chiesto unicamente di aggiungere il cognome dell’altro genitore, come previsto dal primo comma dell’art 299 cc e con ciò sancendo la doppia appartenenza, e chiedendo unicamente di avere per i due minori la medesima successione dei cognomi
Tribunale Minorenni Genova, 13 Giugno 2019. Pres., est. Villa.