La situazione di conflitto tra coniugi non esclude il delitto di stalking.
Emerge dalla sentenza 11 febbraio 2014, n. 6384 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, erano intervenute tra ex coniugi molte telefonate a contenuto minaccioso.
Lo stalking si configura anche senza mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (Cass. pen., Sez. V, n. 29872 del 26 luglio 2011, Rv. 250399; Cass. pen., Sez. V, sentenza 21 settembre 2010, n. 34015 Rv. 248412).
Secondo la Cassazione, la crisi della coppia non è assolutamente idonea ad escludere o ridurre la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di atti persecutori, ma appare assai rilevante, tant’è che l’art. 612-bis, al secondo comma, c.p., prevede addirittura come aggravante l’esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti.