Il grave e perdurante stato di ansia o di paura descritto dall’art. 612 bis cod. pen. deve essere ancorata ad elementi sintomatici del turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti successivi alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima.
Cass. Pen., Sez. V, 11 febbraio 2021 n. 5444 – Pres. Miccoli, Rel. Cons. Brancaccio |