In tema di stalking, il ritorno spontaneo dell’indagato dinnanzi all’abitazione dell’ex compagna integra un comportamento molesto che, non solo costituisce la concretizzazione della precedente minaccia via SMS, ma, collegato ai pregressi fatti denunciati, contribuisce ad integrare la reiterazione tipica del reato di cui art. 612-bis c.p
Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 06 febbraio 2023, n. 5197
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