Il doppio tradimento da parte del marito e dell’amica di famiglia non giustifica la condotta aggressiva e persecutoria della moglie tradita. La condotta dell’amica infatti rileva solo sul piano dei rapporti personali, ma non può essere invocata dalla stalker come una provocazione per ottenere uno sconto della pena.
le imputate, ossia la moglie tradite e le due figlie, dopo la scoperta della relazione extraconiugale del marito/padre avevano attuato varie condotte persecutorie fatte di messaggi anche via Facebook, accesso nell’abitazione dell’amante, aggressioni verbali e fisiche, perfino ai danni delle figlie di quest’ultima.
Per la prova dello stato d’ansia richiesto ai fini del reato di stalking il Giudice può riferimento a massime d’esperienza che consentano di ricostruire gli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa.
Cassazione penale sentenza n. 2725/2020