La persona offesa deve potere godere di tranquillità e di libertà di frequentazione dei luoghi e di potersi muovere liberamente con la certezza che il soggetto che minaccia la sua libertà fisica o morale si tenga a distanza, essendo obbligato all’allontanamento anche in caso di incontro fortuito.
Pertanto, l’obbligo di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa, incluso il divieto di comunicare con la stessa, trova applicazione anche nel caso di incontro causale . Posto che la casualità dell’incontro non esime da responsabilità, rileva anche la violazione della diversa ed ulteriore prescrizione di non comunicare con la persona offesa.
Cass. penale sent. 13 marzo 2025 n. 10093
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