Il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa non è essenziale ai fini della sussistenza del reato di stalking, essendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, essendo irrilevante a tal fine che le intimidazioni siano state rivolte direttamente ovvero tramite terzi o gli scritti fatti pervenire alla persona offesa.
Cass. Pen., Sez. V, sent. 21 gennaio 2025 n. 2478
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