In caso di stabile convivenza, viene meno il diritto all’assegno divorzile nella sua componente assistenziale. Il diritto resta solo se la richiedente prova di aver contribuito alla comunione familiare, di aver rinunciato ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio e di aver dato un apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Anche nel caso in cui non si ritenga provata la convivenza, il diritto all’assegno nella componente assistenziale esiste solo se la disparità reddituale sia dipesa dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare
Trib. Bologna sentenza 28 Febbraio 2022