Spostare la residenza da uno Stato membro all’altro non è sufficiente per instaurare un procedimento di divorzio dinanzi al giudice del Paese della nuova residenza, perché il ricorrente deve dimostrare un collegamento effettivo con quel nuovo Stato.
il coniuge che agisce in giudizio deve rivolgersi al giudice della residenza abituale e, in caso di cambio di residenza, può agire dinanzi al giudice della nuova residenza abituale se, in quanto cittadino di quello Stato, dimostra l’abitualità della nuova residenza da almeno sei mesi precedenti alla presentazione della domanda.
Corte di giustizia Ue sentenza 6 luglio (C-462/22)