L’immaturità di uno degli sposi all’epoca del matrimonio può essere causa di annullamento del matrimonio da parte della Chiesa, in quanto il deficit di maturità è identificato come grave difetto di discrezione del giudizio, mentre per lo Stato non è possibile ratificare la nullità matrimoniale sancita per la Chiesa.
Infatti una valutazione psicologica fisica come effettuata ex ante dall’ordinamento canonico, non può essere considerata idonea per un riconoscimento di una incapacità di intendere e di volere come fondamento di una sentenza di nullità del matrimonio.
Cass. civile ordinanza del 20 novembre 2023, n. 32148
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