Non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l’omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva.
Nel caso di specie, dopo sei mesi dalla celebrazione delle nozze, la moglie aveva promosso un giudizio ecclesiastico per nullità del
vincolo matrimoniale, asserendo di avere escluso il bene della indissolubilità e di essersi sposata con l’intenzione di rimanerlo per lo stretto tempo necessario a fare una “prova” onde verificare se l’unione potesse reggere, intendimento totalmente sottaciuto al marito, che ne era
venuto a conoscenza soltanto in occasione della causa canonica. Il marito chiedeva il risarcimento del danno alla moglie ma la Cassazione lo esclude, ritenendo assorbente l’assenza di un comportamento che possa essere configurato quale produttivo di un danno ingiusto, o altrimenti pregiudizievole sulla base di una sorta di responsabilità prenegoziale
Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 28390 del 5 novembre 2024,