al giudice tutelare concerne l’attuazione delle condizioni stabilite dal tribunale per l’esercizio della responsabilità genitoriale e non si estende all’attribuzione di poteri decisori (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 6306 del 13 dicembre 1985, rv. 443404) che non siano meramente applicativi delle condizioni medesime, restando esclusa ogni statuizione modificativa di queste (Cass. Civ., sez. I, Sentenza n. 14360 del 3 novembre 2000, rv. 543311). Tuttavia, l’assenza di un potere di modifica riguarda solo le questioni di primaria importanza ossia l’affidamento, il collocamento e il quantum del mantenimento ma non anche le cd. questioni accessorie o meramente esecutive nell’ambito delle quali va inclusa la cornice dei tempi di frequentazione tra prole e genitori, su cui il G.T. può eventualmente intervenire anche già solo sul versante amministrativo avvalendosi dei servizi sociali
Tribunale Milano sez. IX, 22/06/2015