Nel determinare l’assegno di mantenimento per i figli il Giudice deve considerare non solo le “rispettive sostanze” dei genitori, ma anche la loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali, in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto, nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Le spese di viaggio sopportate dal genitore non collocatario per l’esercizio del proprio diritto di visita al minore non sono oggetto di ripartizione tra i genitori e restano a suo esclusivo carico, in quanto tali oneri – inerendo strettamente al diritto di visita del genitore non collocatario – rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento.
Cass. civile, sez. I, ordinanza 30 settembre 2022, n. 28483.