I genitori separati non sono tenuti a concordare la scelta di mandare il figlio in un’università di una città diversa se tale decisione è stata presa nel suo interesse: il padre non può opporsi al pagamento della sua quota di spese straordinarie relative agli studi universitari del figlio solo perché non concorda sulla sede universitaria. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 12013/16 del 10.06.2016, che conferma un filo giurisprudenziale oramai consolidato:
il principio di bi-genitorialità non può comportare l’obbligo di rimborsare le sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori. Vanno così sostenute da entrambi gli ex coniugi tutte le spese che, anche se non concordate prima, siano nell’esclusivo interesse del minore e non siano voluttuarie, e purché comunque compatibili con il reddito dei genitori obbligati a concorrere a tali spese.
Non c’è alcun obbligo – prosegue ancora la Corte – a carico del coniuge affidatario di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, quando si tratta di decisione presa nel maggiore interesse del figlio. Sussiste, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
In pratica, le spese straordinarie per i figli vanno ripartite tra i genitori, di solito al 50%, ma la decisione sulla necessità di compiere l’esborso non sempre va concordata previamente tra i due genitori: se la scelta è presa nell’interesse del minore (o maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente) essa può essere effettuata direttamente dal genitore collocatario senza il previo parere dell’altro. Sempre che la decisione sia nell’esclusivo interesse del figlio, che viene prima rispetto alle personali motivazioni dei genitori, e in ogni caso deve essere proporzionale e compatibile con le reali condizioni economiche dell’ex.
Se si tratta di spese voluttuarie devono invece sempre essere prima concordate. Se si tratta di spese per cui non sia chiaro se siano o meno necessarie, sarebbe opportuno sempre deciderle con l’ex partner.
Così, ad esempio, se la spesa straordinaria per mantenere il figlio in un’università di un’altra città eccede le possibilità di reddito del padre (ma spetta a lui provarlo), mentre vi è comunque la possibilità per il ragazzo di frequentare un ateneo più vicino, allora la decisione è illegittima se non concordata.