Il Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016, ha emanato un «Protocollo d’intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.».
La finalità sottesa al protocollo è quella di ridurre il contenzioso tra i genitori, infatti, attraverso 7 concisi articoli, definisce e regolamenta le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli.
Spese ordinarie | All’art. 1 vengono definite le cd. spese ordinarie, ossia quelle spese «che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, l’utilità e/o la necessarietà». Ai sensi della predetta norma si considerano spese ordinarie (a titolo esemplificativo) quelle riguardanti vitto, canone di locazione, utenze, consumi, abbigliamento, cancelleria scolastica, mensa scolastica e i medicinali da banco. |
Spese straordinarie | All’art. 2 sono determinate le spese extra-assegno, ovverosia quelle «spese ulteriori, rispetto al contributo al mantenimento». In particolare, si intendono per spese straordinarie quelle che hanno come requisito temporale l’occasionalità e come requisito quantitativo la gravosità. A loro volta queste spese si distinguono in quelle che richiedono un preventivo accordo tra i genitori e quelle che invece non lo richiedono. L’art. 4 specifica che le suddette spese vanno documentate nel dettaglio, quelle mediche «dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l’indicazione del codice fiscale del minore».Il genitore che richiede il rimborso ha l’onere di provare di aver comunicato all’altro genitore la spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni; in assenza di espresso dissenso la spesa si intende approvata (art. 3).
Il protocollo poi individua le singole voci di spesa extra-assegno (art. 5):
Le spese straordinarie (art. 6) sono da suddividersi secondo il principio di proporzionalità ai sensi dell’art. 337 ter c.c., quindi la ripartizione tra i genitori potrà essere anche in misura diversa tra loro. Infine, all’art. 7, il protocollo indica le modalità e i termini di corresponsione delle spese extra assegno. |