Solo le spese straordinarie del tutto imprevedibili sono suscettibili di troncare ogni legame con l’assegno di mantenimento, tanto da richiedere per la loro eseguibilità coattiva l’esperimento utile di un’autonoma azione di accertamento tesa a far venire in rilievo l’adeguatezza della spesa rispetto alle esigenze del figlio e la proporzione del contributo rispetto alle condizioni economico-patrimoniali del genitore obbligato. In relazione, invece, alle spese che solitamente sono indicate come “straordinarie”, ma che appaiono costanti e prevedibili nella vita del minore (scolastiche e mediche), l’affidatario o collocatario è legittimato a promuovere l’azione esecutiva sulla base del solo provvedimento di condanna emesso in sede di separazione o divorzio.
Trib. Lecce sent. 7 marzo 2025
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